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Una pubblica amministrazione che riceve una richiesta di accesso agli atti non può limitarsi a invitare il richiedente a rivolgersi ad un altro ente. Deve invece consentire l’accesso ai documenti detenuti oppure dichiarare formalmente di non possederli. È il principio ribadito dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione I, con la sentenza n. 382 del 19 febbraio 2026.

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